Nuove restrizioni per il mondo dello sport
Analisi degli ultimi interventi adottati dal Governo per contrastare la diffusione della pandemia causata dal virus COVID-19.
In risposta alla nuova ondata di contagi, il Governo ha adottato, nel mese di dicembre, due Decreti-Legge (quello del 24 dicembre n. 221 e quello del 30 dicembre n. 229 del 2021) con cui, oltre ad essere stato prorogato lo stato di emergenza nazionale fino al 31 marzo 2022, sono state definite ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia COVID-19, alcune di significativa importanza per il mondo sportivo.
Lâarticolo intende riportare le nuove regole previste per le attivitĂ sportive e le date in cui entreranno in vigore.
1 – Accesso del pubblico agli eventi sportivi
In particolare, dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza, è obbligatorio per gli spettatori di qualsiasi evento sportivo, sia esso al chiuso o allâaperto, indossare dispositivi di protezione individuale di tipo FFP2, con espresso divieto di consumare cibi e bevande allâinterno della struttura se non nei luoghi adibiti a servizi di ristorazione.
Lâaccesso del pubblico alle competizioni sportive è consentito alle seguenti condizioni (cosĂŹ come specificato anche dalle FAQ aggiornate del Dipartimento dello Sport del Consiglio dei Ministri):
- la capienza non può essere superiore al 50% di quella massima per gli eventi sportivi organizzati allâaperto e non superiore al 35% della per gli eventi al chiuso;
- A partire dal 10 gennaio 2022, lâaccesso del pubblico, fermi i limiti di capienza di cui sopra, sarĂ consentito solo ai possessori di certificazione verde rafforzata (con esclusione delle certificazioni rilasciate a seguito di tampone negativo) nonchĂŠ ai minori di dodici anni ed ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale;
- anche per accedere alle zone di ristorazione presenti nei centri sportivi, sarĂ necessario esibire il Green Pass ârafforzatoâ.
Ferma restando lâapplicazione delle eventuali sanzioni previste dallâordinamento sportivo, il mancato rispetto delle nuove disposizioni comporta una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, oltre allâapplicazione della sanzione accessoria della chiusura temporanea, da uno a dieci giorni degli impianti sportivi, anche se privati.
2 – Accesso agli impianti sportivi per corsisti e atleti
Sempre a partire dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, inoltre, non sarĂ piĂš possibile accedere alle attivitĂ sportive al chiuso ai soggetti in possesso di Green Pass âbaseâ (ottenuto a seguito di tampone negativo).
Infatti, le nuove norme limitano lâaccesso ai possessori di certificazione verde ârafforzataâ alle piscine ed ai centri natatori, alle palestre ed ai centri benessere, anche se posti all’interno di strutture ricettive, che si svolgano al chiuso.
Lâobbligo di esibire il Green Pass ârafforzatoâ vale anche per lâaccesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, anche se lâattivitĂ sportiva viene poi effettuata allâaperto; lâobbligo, tuttavia, non sussiste per il solo transito allâinterno di luoghi chiusi finalizzato al raggiungimento di spazi allâaperto e per la semplice richiesta di informazioni alla reception o alle segreterie, ma resta obbligatorioil corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
Sono esclusi dellâobbligo di esibire la certificazione ârafforzataâ, gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dellâetĂ o di disabilitĂ (che non potranno, però, sostare negli spazi dove è obbligatoria la certificazione rafforzata, qualora ne fossero privi, se non per il tempo strettamente necessario allâaccompagnamento) nonchĂŠ i minori di dodici anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale.
Inoltre, a partire dal 10 gennaio 2022, fattaeccezione per i soggetti esentati per etĂ o per certificazione medica, il Green Pass rafforzato diventa obbligatorio anche gli atleti impegnati in competizioni sportive di squadra, pena lâimpossibilitĂ di svolgere la propria attivitĂ ; mentre, gli atleti impegnati in discipline individuali avranno lâobbligo di mostrare la certificazione verde rafforzata solo per poter accedere agli impianti.
Si ricorda che lâobbligo di controllare il possesso delle certificazioni verdi incombe sui i titolari o i gestori dei servizi e delle attivitĂ , i quali hanno anche lâobbligo del tracciamento di tutte le persone che a diverso titolo accedono alle strutture.
3 – Obbligo per gli impianti sciistici
Infine, tra le novitĂ previste è da segnalare anche che, a partire dal 10 gennaio 2022, fino alla cessazione dello stato di emergenza, lâaccesso agli impianti di risalita con finalitĂ turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici, è consentita soltanto ai possessori di Green Pass ârafforzatoâ.
Anche la violazione di tale prescrizione può comportare, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la chiusura dellâattivitĂ da uno a dieci giorni.
Avv. Marco Banchieri (marcobanchieri@studiolegalebst.com)
Avv. Francesco Boccia (avvocato.bocciafrancesco@gmail.com)
Avv. Roberto Dalle Nogare (avv.dallenogare@gmail.com)
Avv. Tommaso Tartarini (tommasotartarini@studiolegalebst.com)