RIFORMA DELLO SPORT E ACQUISIZIONE “FACILITATA” DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA
Con l’approvazione dei cinque decreti legislativi attuativi della riforma dello sport si aprono nuovi importanti scenari per il settore sportivo dilettantistico.
In particolare, le ASD avranno la possibilità di acquisire la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (che di fatto sostituirà l’attuale Registro Coni) utilizzando una procedura “facilitata”.
Nello specifico, sarà cura del notaio (dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni previste dalla legge) depositare l’istanza di riconoscimento della personalità giuridica comprensiva dei relativi allegati presso il competente ufficio del Dipartimento per lo Sport, presso la presidenza del Consiglio dei Ministri.
L’aspetto rilevante della procedura “facilitata” risiede nella possibilità di ottenere la personalità giuridica senza che l’ASD disponga di un patrimonio minimo, come invece era richiesto precedentemente (con le soglie richieste di patrimonio minimo che variavano da Regione a Regione). Mediante questa nuova procedura, le associazioni sportive dilettantistiche potranno quindi godere di una “autonomia patrimoniale perfetta”, ovvero risponderanno delle proprie obbligazioni nei limiti del patrimonio posseduto dall’ente e non di quello del Presidente o dei singoli associati che hanno agito per conto dell’Ente .
Per quanto concerne l’iscrizione al Registro Nazionale delle ASD/SSD, la domanda è inviata al Dipartimento per lo sport direttamente dall’Ente di promozione sportiva/Federazione sportiva nazionale/Disciplina sportiva associata affiliante. Alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante:
a) i dati anagrafici dell’ASD/SSD;
b) i dati anagrafici del legale rappresentante;c) i dati anagrafici dei membri del consiglio direttivo;
d) i dati anagrafici di tutti i tesserati, anche di quelli minori;
e) le attività (sportive, didattiche e formative) svolte dai tesserati
f) l’elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell’attività sportiva praticata e i dati relativi ai contratti che attestano il diritto di utilizzo degli stessi (concessioni, locazioni, comodati);
g) i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali, con indicazione dei soggetti, dei compensi e delle mansioni svolte.
Ogni Associazione e Società sportiva dilettantistica, sempre attraverso il proprio organismo affiliante, deve inoltre depositare presso il Registro, entro trenta giorni dalla relativa approvazione o modifica:
a) il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall’assemblea e il relativo verbale;
b) i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati;
c) i verbali che modificano gli organi statutari;
d) i verbali che modificano la sede legale.
Con la Riforma dello Sport, che entrerà progressivamente in vigore a partire dal 1 Gennaio 2022, si completa una “rivoluzione” normativa che ha interessato tutto il mondo no-profit, a partire dal D.lgs 117/2017, ovvero il Codice del Terzo Settore con l’ormai prossima introduzione del RUNTS, per molti aspetti similare al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.