Obbligo di comunicazione delle prestazioni occasionali
Il decreto legge 146 del 2021 ha introdotto, a partire dal 21 dicembre 2021, un nuovo obbligo di comunicazione in relazione alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale: la preventiva comunicazione che deve essere effettuata allâIspettorato territoriale del lavoro competente.
Nel mese di gennaio era stata quindi diffusa la notizia secondo cui SocietĂ e Associazioni sportive dilettantistiche dotate di partita Iva fossero obbligate ad inviare una comunicazione preventiva allâIspettorato del Lavoro qualora si fossero avvalse di collaborazioni occasionali.
La nota congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dellâIspettorato nazionale del lavoro dello scorso 11 gennaio ha stabilito che esso riguarda i rapporti avviati dopo il 21 dicembre 2021 o, anche se avviati prima, ancora in corso allâ11 gennaio 2022.
Si precisa altresĂŹ che la comunicazione allâIspettorato del lavoro territorialmente competente doveva essere effettuata entro il 18 gennaio 2022 compreso, per tutti i rapporti di lavoro autonomo occasionale:
- ancora in essere allâ11 gennaio 2022;
- iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021 e giĂ cessati allâ11 gennaio 2022.
Resta fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente alla data di pubblicazione della nota, secondo cui la comunicazione andrĂ effettuata prima dellâinizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.
La comunicazione può essere inoltrata tramite sms o posta elettronica, indicando i dati del committente e del prestatore, il luogo della prestazione, una sintetica descrizione dellâattivitĂ e la data di inizio e di presumibile conclusione della prestazione.
à prevista una sanzione che va da un minimo di 500 ad un massimo di 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
Quali sono i soggetti obbligati?
Lâobbligo interessa solo i committenti che operano in qualitĂ di imprenditori; quindi, la disposizione interessa sicuramente le societĂ sportive dilettantistiche a responsabilitĂ limitata, perchĂŠ sono societĂ commerciali, mentre interessa le ASD (ed in generale gli enti no profit) solo se lâattivitĂ di lavoro autonomo occasionale è riferita allâarea commerciale (le asd devono quindi essere dotate di partita iva) e non anche quando svolta nellâambito della sfera istituzionale.
Le collaborazioni sportive ex art. 67 del Tuir non rientrano nella disposizione in oggetto: si ricorda che con il termine âprestazione occasionaleâ si fa riferimento alle collaborazioni saltuarie, con durata limitata nel tempo, che non hanno nulla a che vedere con le collaborazioni sportive dilettantistiche degli istruttori di cui allâart. 67, comma 1, lett. m), del TUIR.
Con la Nota dellâIspettorato del lavoro prot. n. 109 del 27.1.2022, il Ministero del Lavoro ha pubblicato I chiarimenti sotto forma di FAQ:
Gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attivitĂ non commerciale sono ricompresi nellâambito di applicazione soggettiva dellâart. dellâart. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dallâart. 13 del D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021), concernente lâobbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali?
No, in quanto, come chiarito con la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e INL prot. n. 29 dellâ11.01.2022 ââŚ. il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualitĂ di imprenditoriâ. Tuttavia, laddove tali Enti svolgano, anche in via marginale, unâattivitĂ dâimpresa â il cui esercizio è ammesso dal prevalente orientamento giurisprudenziale â sono tenuti allâassolvimento dellâobbligo con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nellâattivitĂ imprenditoriale.
Lâobbligo comunicazionale riguarda anche le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle ASD e SSD?
No, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualitĂ di imprenditori, con conseguente esclusione delle ASD e SSD che operano senza finalitĂ di lucro.
In sintesi, le Associazioni sportive dilettantistiche, le SocietĂ Sportive Dilettantistiche e gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attivitĂ non commerciale non sono soggetti allâobbligo di comunicazione preventiva allâI.N.L. nel caso in cui vogliano avvalersi dellâopera di un collaboratore occasionale.
Avv. Marco Banchieri
(marcobanchieri@studiolegalebst.com)