Il contratto sportivo nel diritto del lavoro
Il lavoro sportivo è un rapporto di lavoro di tipo subordinato che viene instaurato tra società sportive e sportivi professionisti.
È considerato un “rapporto speciale” in quanto non si applicano ad esso alcune norme che regolano il lavoro subordinato in generale.
Il lavoro sportivo nel diritto del lavoro è stato regolamentato per la prima volta dalla Legge n°91 del 23 Marzo 1981, all’interno della quale sono stati indicati in modo preciso quali sono i suoi soggetti.
Prima di tutto, sono considerati “sportivi professionisti” quegli atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici che esercitano in maniera continua l’attività a titolo oneroso (quindi in cambio di retribuzione) in una delle discipline regolamentate dal CONI – il Comitato Olimpico Nazionale Italiano – e che conseguono questa qualifica dalle federazioni sportive nazionali.
Le società che intendono dar vita ad un rapporto di lavoro subordinato con un atleta professionista, invece, devono essere società per azioni o società a responsabilità limitata. È necessario, inoltre, che siano affiliate ad una o più federazioni nazionali riconosciute dal CONI.
Lavorare nello sport: il contratto
Il contratto di lavoro sportivo deve avere obbligatoriamente una forma scritta e deve esser conforme al contratto-tipo predisposto ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate in base ai loro accordi. La società sportiva deve depositarlo presso la federazione sportiva interessata, affinché venga valutato e, quindi, approvato.
Nel contratto è obbligatoria la clausola che riguarda l’obbligo per l’atleta di rispettare le istruzioni tecniche e gli altri ordini impartiti dal datore e può esser prevista anche una “clausola compromissoria”, attraverso la quale viene stabilito che eventuali conflitti saranno analizzati e giudicati da un collegio arbitrale. Se presente la clausola compromissoria, deve esser riportata anche la nomina degli arbitri oppure il loro numero ed il modo in cui saranno nominati.
La durata massima del contratto è di 5 anni e può anche essere stabilita una durata inferiore. Termini superiori vengono considerati nulli e sostituiti automaticamente con il termine massimo previsto dalla legge. È comunque possibile dar vita a più contratti a termine con lo stesso sportivo. Inoltre, il contratto può anche essere ceduto ad un’altra società prima della sua scadenza, a patto che vi sia il consenso dello sportivo.
Infine, la legge stabilisce che le società o le associazioni sportive presso le quali l’atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile e che hanno provveduto al suo addestramento ed alla sua formazione tecnica, hanno il diritto di stipulare con lui il primo contratto professionista (premio di addestramento e formazione tecnica).
Il rapporto di lavoro sportivo presenta numerose caratteristiche particolari. Prima di tutto, a questo rapporto non viene applicata la disciplina che limita i licenziamenti individuali, anche se non è comunque possibile licenziare per motivi discriminatori. La legge del 1981 ha anche abolito il “vincolo sportivo” che obbligava gli atleti professionisti ad essere legati “a vita” alla società di appartenenza e, quindi, a non poter recedere dal contratto se non in casi particolari.
Inoltre, proprio per via delle particolari attività eseguite, non vengono applicate al rapporto anche una serie di norme dello Statuto dei Lavoratori, ad esempio i divieti che riguardano l’utilizzo di impianti audiovisivi sul luogo di lavoro ed i limiti da rispettare per trasferimenti e cambio di mansioni.
Il rapporto di lavoro sportivo può anche essere autonomo se presenta almeno una di queste caratteristiche:
• se l’attività è svolta per una singola manifestazione sportiva o per più manifestazioni tra loro collegate
in un breve periodo di tempo;
• se l’atleta non è obbligato dal contratto a frequentare sedute di preparazione o di allenamento;
• se l’attività, pur essendo eseguita in modo continuativo, non supera 8 ore settimanali oppure 5 giorni
al mese o ancora 30 giorni in un anno.
Infine, può assumere la forma di Collaborazione Coordinata e Continuativa (Co.co.co) quando l’atleta esegue attività per associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
Avv. Tommaso Tartarini
Avv. Roberto Dalle Nogare
Avv. Marco Banchieri
Avv. Francesco Boccia