di Pier Luigi Ferrenti, Luigi Silvestri, Alessio Silvestri
Nella Gazzetta Ufficiale n.126 del 31 maggio 2024 è stato pubblicato il DECRETO-LEGGE 31 maggio 2024 , n. 71 “Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca” che il Consiglio dei ministri aveva deliberato lo scorso 24 maggio.
Il decreto è in vigore dal 1° Giugno.
Molte le novità che interessano il cantiere infinito della riforma dello sport e che riguardano da vicino le Federazioni sportive (FSN), gli Enti di Promozione Sportiva (EPS) e le Discipline Sportive Associate (DSA). In particolare, per quanto più direttamente ci riguarda, merita approfondire le novità relative alle prestazioni rese dai volontari sportivi e dai pubblici dipendenti che ricevono un compenso per le prestazioni di lavoro sportivo, nonché quelle relative all’elezione dei Presidenti e dei componenti gli Organi direttivi, nazionali e territoriali, che hanno già effettuato tre mandati consecutivi.
Con l’avvertenza che trattandosi di un decreto legge, andrà convertito in legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione(30 luglio) ed è soggetto a modifiche all’atto della sua conversione in legge da parte del Parlamento. Inoltre, relativamente al terzo mandato di Presidenti e membri dei Consigli direttivi, le novità del d.lgs.71/2024 , dovranno essere recepite dal nostro Statuto e dal Consiglio nazionale del CONI le cui delibere sui “Principi fondamentali” che gli statuti di FSN, EPS e DSA devono obbligatoriamente contenere, di recente approvate, dovranno di conseguenza essere, in gran parte, riscritte.
VOLONTARI SPORTIVI
Le prestazioni dei volontari sportivi sono disciplinate dall’art. 29 del decreto legislativo 36/2021. In particolare, il comma 2 di tale articolo prevedeva che le prestazioni dei volontari sportivi non potessero essere retribuite in alcun modo e che potessero essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.
Tale rimborso poteva essere effettuato anche a fronte di una autocertificazione da parte del volontario, purché le spese non superassero l’importo di 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberasse sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali fosse ammessa questa modalità di rimborso.
Infine tali rimborsi non concorrevano a formare il reddito del loro percipiente.
Il D.L. 71/2024, (art.3, comma 3, lettera b), sostituendo completamente il suddetto comma 2, apporta le seguenti novità:
- si possono ora corrispondere rimborsi di spesa forfettari, e non è più necessario che le spese siano documentate o autocertificate purché CONI, AiCS, ASD/SSD etc., per quanto di competenza di ciascuno di essi, deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. In tale modo, dunque, dovranno procedere i nostri Comitati territoriali e le ASD/SSD/ESD affiliati. Stante il tenore della norma, nulla vieta, ad esempio, che tra i volontari possano essere inseriti, tramite apposita delibera dell’organo di amministrazione, gli arbitri e i direttori di gara in genere che sinora potevano percepire un rimborso forfettario sino a 150,00 euro;
- possono essere rimborsate forfettariamente anche le spese sostenute nel comune di residenza;
- si può rimborsare forfettariamente e complessivamente un massimo di 400,00 euro mensili (al massimo 4.800,00 euro annui; il limite complessivo non cambia anche se le prestazioni sono effettuate a favore di più soggetti dell’ordinamento sportivo);
- ATTENZIONE: le spese possono essere rimborsate solo se sostenute in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti da uno dei seguenti Enti: FSN, DSA, EPS, anche paralimpici, CONI, CIP, Sport e salute. E’ pertanto indispensabile che i nostri Comitati territoriali e le ASD/SSD affiliate chiedano il riconoscimento delle loro manifestazioni ed eventi al nostro Ente, e che tali attività siano inserite nel RASD. Come noto, ciò è possibile attraverso la funzione “eventi” del nostro programma di tesseramento;
- i suddetti enti sono tenuti a comunicare tramite il RASD i nominativi dei volontari utilizzati e l’importo loro corrisposto. La comunicazione, sul modello di quello che ora avviene per le designazioni arbitrali, va effettuata entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo. Il RASD dovrà attivare allo scopo una specifica nuova sezione. La comunicazione è immediatamente resa disponibile all’Ispettorato nazionale del lavoro, all’INPS e all’INAIL;
- i rimborsi forfettari continuano a non concorrere a formare il reddito del percipiente ma ai fini INPS concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall’articolo 35, comma 8 -bis (5 mila euro) e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché, ai fini IRPEF, concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall’articolo 36, comma 6 (15 mila euro).
PUBBLICI DIPENDENTI CHE PERCEPISCONO COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO
Le prestazioni di lavoro o volontariato sportivo dei pubblici dipendenti sono disciplinate dall’art. 25 comma 6 del decreto legislativo 36/2021. In particolare, tale comma prevede che i pubblici dipendenti abbiano sempre obbligatoriamente bisogno di autorizzazione da parte dell’Amministrazione di competenza per percepire un compenso per la loro attività sportiva, mentre è sufficiente una comunicazione se tale attività è resa quali volontari.
Il D.L. 71/2024, (art.3, comm1,2 e 3 lettera a), apporta le seguenti novità:
· con la modifica dell’art. 53 comma 6 del d.lgs. 165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) tra i compensi che un pubblico dipendente può percepire senza autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, sono ora compresi quelli derivati dalle “prestazioni di lavoro sportivo, fino alla soglia di 5.000 euro annui, per le quali è sufficiente la comunicazione preventiva”;
· con la modifica dell’art. 25 comma 6 lettera a) del d.lgs. 36/2021 solo per l’attività sportiva dei pubblici dipendenti «superiore alla soglia di euro 5.000 annui» è necessaria l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza;
· con la modifica del comma 11 del suddetto art. 53, quanti corrispondono tali compensi ai pubblici dipendenti (ad esempio i nostri Comitati e le ASD/SSD affiliate) debbono comunicarli all’Amministrazione di appartenenza degli stessi pubblici dipendenti “entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un’unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente”. Sinora andavano comunicati entro i 15 giorni successivi alla loro erogazione.
ELEZIONE DEI PRESIDENTI E DEI MEMBRI DEI CONSIGLI DIRETTIVI CHE HANNO GIA’ EFFETTUATO TRE MANDATI CONSECUTIVI
L’elezione dei Presidenti e dei membri dei Consigli direttivi, nazionali e territoriali, di FSN, DSA, EPS, anche paralimpici, è disciplinata, rispettivamente, dall’art. 16 del d.lgs. 242/1999 (Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – CONI) e dall’art.14 del d.lgs. 43/2017 (Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato italiano paralimpico). Tale normativa prevedeva che i suddetti soggetti, se avevano già ricoperto tre mandati consecutivi, a tutti i livelli (nazionale, regionale, locale) potevano essere rieletti solo se conseguivano un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi.
Il D.L. 71/2024, (art.1) apporta le seguenti novità:
· mentre i Presidenti (a livello nazionale) di FSN, DSA, EPS che hanno già ricoperto tre mandati consecutivi, se ricandidati, possono essere rieletti “a condizione che conseguano un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi”, questo obbligo non è più contemplato per i membri degli organi direttivi nazionali. Per quanto riguarda la nostra Associazione, dunque, i membri della Direzione Nazionale che hanno già ricoperto tre mandati consecutivi, sono rieletti anche se non conseguono un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi;
· anche i Presidenti delle strutture regionali di FSN, DSA, EPS che hanno già ricoperto tre mandati consecutivi, se ricandidati, possono essere rieletti “a condizione che conseguano un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi”. Anche in questo caso, questo obbligo non è più contemplato per i membri degli organi direttivi delle strutture regionali. Per quanto riguarda la nostra Associazione, dunque, i membri dei Consigli Direttivi dei Comitati regionali che hanno già ricoperto tre mandati consecutivi, sono rieletti anche se non conseguono un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi;
· infine, sia per i Presidenti sia per i membri delle altre strutture territoriali di FSN, DSA, EPS che hanno già ricoperto tre mandati consecutivi, non vi è più l’obbligo di conseguire almeno i due terzi dei voti validamente espressi. Per quanto riguarda la nostra Associazione, i Presidenti e i membri dei Consigli direttivi dei Comitati Provinciali, sono rieletti a maggioranza dei voti espressi.
Il D.L. 71/2024 disciplina inoltre le modalità che si devono osservare se i suddetti Presidenti non conseguono un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi. Mentre i due decreti legislativi citati (242/1999 e 43/2017) nulla dicevano in proposito, con il D.L. 71/2024 si dispone che tali Presidenti “in caso di mancata elezione, non sono candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato. Nel caso di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicono nuove assemblee elettive anche per i membri degli organi direttivi. In tal caso il presidente e l’organo direttivo uscente rimangono in carica per l’ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva”. Le delibere CONI sui principi fondamentali degli statuti di FSN, DSA, EPS contengono invece prescrizioni in contrasto con tali nuove previsione di legge, e andranno conseguentemente modificate.
MODIFICA DEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE DEI REDDITI (TUIR)
Il d.lgs. 36/2021, con il primo correttivo, aveva modificato l’articolo 53, comma 2, del TUIR, introducendo (comma 2, lettera a) la possibilità di ricorrere, per le prestazioni sportive, al lavoro sportivo autonomo occasionale o atipico, anche se nel merito non tutti i commentatori erano concordi su questa interpretazione.
Il D.L. 71/2024 abroga la lettera a) del suddetto articolo 53 comma 2, e pertanto tali modalità di prestazione non sembrano oggi più possibili.