Verso la completa attuazione del Codice del Terzo Settore
Commento sulla comunicazione trasmessa dalla Commissione Europea e sui prossimi risvolti che interesseranno tutti gli Enti del Terzo Settore, tra i quali la definitiva “scomparsa” delle ONLUS
Lo scorso 8 marzo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha diramato un comunicato stampa con il quale ha annunciato che la Commissione Europea avrebbe reso parere favorevole alla riforma fiscale dettata dal Codice del Terzo Settore (CTS) per gli Enti no profit.
È bene ricordare che l’entrata in vigore della riforma fiscale contenuta nel CTS è condizionata al placet reso proprio dalla Commissione, la quale fino ad oggi non si era ancora pronunciata in merito. Attualmente, in attesa della piena operatività del suddetto codice, gli Enti del Terzo Settore continuano ad applicare la disciplina fiscale contenuta nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) relativa agli Enti non commerciali.
Le novità inerenti alla riforma in esame saranno pienamente operative dal periodo di imposta successivo a quello in cui sarà reso il parere europeo (a partire, cioè, dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui verrà reso il parere).
Il presente contributo vuole fare chiarezza sul contenuto della comunicazione trasmessa dall’Unione Europea e sulle novità che interesseranno gli Enti del Terzo Settore nel caso in cui la riforma fiscale dovesse entrare in vigore.
Il parere della Commissione
La comfort letter trasmessa dalla Direzione Generale per la Concorrenza della Commissione Europea, oltre ad aver riassunto le particolarità riconosciute dalla legislazione italiana in favore degli Enti no profit, ha preliminarmente riconosciuto che gli Enti del Terzo Settore si trovano in una “situazione giuridicamente e fattualmente distinta dalle imprese a scopo di lucro” e, pertanto, le misure relative alla tassazione sul reddito di tali soggetti, previste nel CTS, sono compatibili con la normativa UE sulla concorrenza.
Tuttavia, la Direzione Generale si è riservata di valutare la conformità delle altre misure di agevolazione per l’accesso al mercato finanziario istituite per gli Enti del Terzo Settore ed infatti nella comfort letter ha specificato che “le considerazioni di cui sopra non costituiscono una posizione definitiva della Commissione”.
Alla luce di quanto sopra, non siamo in grado di conoscere se l’iter si concluderà effettivamente entro il 2025 e se, di conseguenza, le norme entreranno pienamente in vigore a partire dal 1° gennaio 2026, tuttavia, è bene ricordare gli effetti che ricadranno sugli Enti del Terzo Settore una volta che la riforma fiscale entrerà in vigore.
La novità fiscali per gli Enti del Terzo Settore
La normativa di cui al CTS, prevede innanzitutto l’abrogazione delle attuali discipline fiscali riconosciute in favore degli Enti no profit. In particolare:
– La de-commercializzazione dei corrispettivi specifici regolata dall’art. 148 TUIR, viene sostituita dall’applicazione della normativa del CTS che introduce criteri più specifici per definire la commercialità/non commercialità delle attività di interesse generale svolte dagli Enti del Terzo Settore.
– Il regime forfettario agevolato della Legge n. 398/1991 per le attività commerciali viene sostituito da nuovi regimi forfetari per la tassazione delle attività degli Enti del terzo Settore non commerciali e da quelli previsti per le ODV e le APS. Per queste ultime, in particolare, è previsto un regime forfettario specifico in relazione alle attività commerciali svolte purché i ricavi percepiti nell’esercizio non siano superiori ad euro 130.000,00.
Inoltre, importanti risvolti riguarderanno anche le esenzioni fiscali previste per gli utili reinvestiti dalle imprese sociali nel perseguimento delle proprie attività istituzionali o ad incremento del patrimonio.
La cancellazione dell’Anagrafe delle ONLUS
L’entrata in vigore del regime fiscale degli Enti del terzo Settore comporterà, tra le altre, la definitiva estinzione dell’Anagrafe delle ONLUS.
Evento significativo per tutti gli Enti dotati di tale qualifica, posto che, la cancellazione dell’Anagrafe comporta l’obbligo di devoluzione del patrimonio accumulato dalle ONLUS nel corso dell’iscrizione alla relativa Anagrafe.
Pertanto, al fine di scongiurare tale evenienza, gli Enti in possesso della qualifica in parola saranno costretti a valutare di iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il che comporta per gli stessi il corretto inquadramento in uno dei vari Enti del Terzo Settore esistenti e la redazione di uno Statuto conforme al Codice del Terzo Settore.
Conclusioni
Dopo circa otto anni dall’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, si intravede all’orizzonte la piena operatività della disciplina fiscale specificamente dettata per gli Enti del Terzo Settore e, soprattutto, per le ONLUS, i quali saranno chiamati a fare valutazioni ponderate sulla costituzione giuridica più adeguata e vantaggiosa per il loro futuro.
Inoltre, anche la cancellazione dell’Anagrafe delle ONLUS è strettamente legata all’entrata in vigore delle norme fiscali per gli Enti del Terzo Settore e, di conseguenza, condizionata al parere favorevole reso dalla Commissione Europea.
Avv. Francesco Boccia
Avv. Eloise Elvotti
Dott.ssa Alessia Mazzia