La riforma dello sport dopo il decreto correttivo 120/2023: sintesi delle novità
Di Luigi Silvestri, Pier Luigi Ferrenti, Alessio Silvestri
Con la pubblicazione nella G.U. del 4/9/2023 del decreto legislativo 120/2023, è entrato in vigore il secondo correttiva alla Riforma dello Sport, articolata, come ben noto, in cinque decreti emanati nel 2021.
In questa breve sintesi, focalizzeremo la nostra attenzione sulle più importanti novità apportate dal secondo correttivo ai decreti legislativi 36/2021 e 39/2021, evidenziando la normativa in vigore dal 5 settembre 2023, articolata per punti di maggiore interesse per il mondo sportivo dilettantistico.
Seguiranno approfondimenti specifici per i singoli punti evidenziati, con l’avvertenza che molte materie debbono essere ancora oggetto di ulteriori chiarimenti interpretativi, anche da parte degli enti competenti.
Per quanto riguarda gli obblighi previdenziali e assistenziali e i limiti entro quali le prestazioni di lavoro sportivo e le collaborazioni amministrativo gestionali sono esenti dai suddetti obblighi, si rimanda a quanto a suo tempo già comunicato, non essendo in merito intervenute variazioni.
LAVORATORE SPORTIVO
Viene delineata in modo più chiaro la figura del lavoratore sportivo: deve essere un soggetto tesserato che esercita verso un corrispettivo l’attività sportiva, a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto al Registro Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) nonché a favore delle Federazioni Sportive, delle Discipline sportive associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.
Oltre alle 7 figure tipizzate già previste dalla norma originaria (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara) è lavoratore sportivo ogni altro tesserato che svolga, verso un corrispettivo, mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici delle singole discipline sportive tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
Tali mansioni sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno e sono approvate con decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell’anno precedente.
Tale elenco é tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e include quelle mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva.
Pertanto, viene abolita la possibilità, precedentemente attribuita a tutti gli Enti affilianti, di individuare le mansioni necessarie ampliando di fatto il novero dei lavoratori sportivi.
Si avrà, quindi, un unico elenco tenuto dal Dipartimento dello sport, redatto sulla base dei regolamenti tecnici delle Federazioni; ad oggi, in mancanza di detto elenco, solo le 7 figure tipizzate possono essere retribuite con i compensi sportivi.
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