La Riforma dello sport alla luce del nuovo decreto correttivo: aspetti peculiari e considerazioni
A cura di Alessio Silvestri, Luigi Silvestri e Pier Luigi Ferrenti
Nei giorni scorsi il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto correttivo che modifica il D.lgs n.36 del 28 Febbraio 2021 (c.d. Riforma dello Sport).
Tra le novità annoveriamo il cambio del regime fiscale e contributivo e l’inserimento di una soglia di esenzione fino a 5.000€ per i collaboratori sportivi (che sostituisce la soglia degli attuali 10.000€). Riportiamo di seguito una sintesi dettagliata delle principali peculiarità, rammentando che la bozza potrebbe subire ulteriori modifiche prima della sua pubblicazione in Gazzetta.
– Adempimenti previdenziali e Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche
L’introduzione del nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche sarà gestito direttamente dalla direzione del Dipartimento per lo Sport e sostituirà di fatto l’attuale Registro Coni.
Il nuovo Registro avrà anche il ruolo di regolamentazione mediante apposite funzioni che consentiranno di assolvere agli adempimenti previdenziali relativi ai rapporti di lavoro in essere degli Enti sportivi.
Al riguardo è previsto un decreto che individui entro il 1 Aprile 2023 i protocolli informatici per le comunicazioni obbligatorie in collaborazione con il Ministero, l’Agenzia delle Entrate, l’Inps e INAIL per definire in dettaglio le procedure.
Sempre in merito al nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche, segnaliamo la possibile iscrizione anche delle cooperative sociali e degli altri Enti del Terzo Settore, laddove esercitino come attività di interesse generale (ex art.5 D.lgs117/2017) l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche.
– Inquadramento del lavoratore sportivo: le novità
Con l’art.13 Il Decreto Correttivo allarga la platea dei lavoratori sportivi inserendo anche i tesserati e i volontari sportivi, che dunque si aggiungono a quelli richiamati nel Decreto iniziale:
atleti, allenatori e istruttori, direttori tecnici e sportivi, preparatori atletici, arbitri (sia professionisti che dilettanti), tesserati, volontari sportivi (a quest’ultimi spetta solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla scorta di quanto previsto dal RUNTS).
Viene abolita la figura dell’amatore sportivo essendo prevista la sola figura del lavoratore sportivo.
E’ lavoratore sportivo colui che svolga, verso corrispettivo, “le mansioni necessarie allo svolgimento delle attività sportive sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.”
La nuova formulazione inserita alla lettera A comma 1 dell’art.13 sembra voler allargare a TUTTI gli Enti affilianti la possibilità di stabilire quali mansioni sono effettivamente necessarie allo svolgimento della pratica sportiva. Se tale interpretazione venisse confermata, anche gli Enti di Promozione Sportiva e le Discipline sportive associate potranno godere di un diritto fino ad ora riservato alle sole Federazioni Sportive.
In merito alle possibili forme contrattuali, l’articolo 13 prevede che l’attività di lavoro sportivo, possa costituire oggetto di:
- un rapporto di lavoro subordinato o
- di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative o di collaborazione occasionale
Si precisa che viene esplicitamente concessa anche i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche la possibilità di prestare la propria attività nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche purché fuori dall’orario di lavoro.
– Disciplina previdenziale e fiscale
Come anticipato nella premessa, la principale novità del decreto correttivo rispetto alla sua formulazione originaria sta nell’introduzione di una soglia di esenzione totale per i compensi sportivi fino a 5.000€ annui, analogamente alla disciplina oggi vigente per importi fino a 10.000€.
Per la parte eccedente l’importo di 5.000€ scatta invece l’obbligo di versamento dei contributi previdenziali.
Ma il nuovo Decreto introduce anche un’altra importante novità: fino al 31 dicembre 2027 infatti le aliquote contributive saranno ridotte del 50%, con un conseguente e ingente risparmio contributivo per gli Enti Sportivi.
Per quanto riguarda invece l’imposizione fiscale, i compensi fino a 15.000,00 euro sono completamente esclusi dal calcolo imponibile. Si tratta pertanto di una miglioria per le casse degli Enti sportivi rispetto alla norma attualmente vigente che vede la soglia di esenzione fiscale fissata a 10.000 euro.
Viene inoltre escluso dalla natura retributiva l’importo erogato ai lavoratori sportivi a titolo di premio, quindi non in relazione all’attività svolta ma al raggiungimento dei risultati sportivi ottenuti, tassati con una ritenuta di imposta alla fonte del 20%.
Il Decreto correttivo affronterà adesso il percorso delle Commissioni parlamentari e delle Camere prima della sua approvazione definitiva che dovrebbe consentire di dare un assetto definitivo al D.lgs 36/2021 prima della sua piena operatività a partire dal 1/01/2023.