A.P.S.: IL RAPPORTO TRA LEGGE 383 DEL 2000 E LE AGEVOLAZIONI FISCALI
AICS LEGGI&FISCO – Una tematica di grande interesse per le A.P.S. che ha generato spesso confusione, anche fra gli addetti ai lavori, riguarda la decorrenza delle agevolazioni riservata alle stesse dalla normativa fiscale, soprattutto per le associazioni di nuova costituzione.
A.P.S.: IL RAPPORTO TRA LEGGE 383 DEL 2000
E LE AGEVOLAZIONI FISCALI
a cura del dott. LUIGI SILVESTRI
Una tematica di grande interesse per le A.P.S. che ha generato spesso confusione, anche fra gli addetti ai lavori, riguarda la decorrenza delle agevolazioni riservata alle stesse dalla normativa fiscale, soprattutto per le associazioni di nuova costituzione.
In particolare, viene spesso sollevato il problema che occorra aspettare un anno dalla costituzione dell’ A.P.S. per procedere all’iscrizione airegistridella383/2000, (ancora vigenti fino all’operatività del registro Unico del terzo settore) e che senza tale iscrizione l’A.P.S. stessa non potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall’art.148 del testo unico delle imposte sui redditi.
Basti pensare, quindi, alle difficoltà nel somministrare alimenti e bevande ai soci in cui potrebbe trovarsi un’associazione di promozione sociale, la cui attività, senza iscrizione ai registri della 383/2000, verrebbe considerata a carattere commerciale.
Da un esame approfondito della legge 383/2000 e del T.U.I.R., si ritiene che tale punto di vista non sia condivisibile.
Cominciamo col dire che nelle more della prima operatività del R.U.N.T.S., le A.P.S., per essere tali, non hanno bisogno di iscrizione ad alcun registro.
L’iscrizione ai registri di cui alla legge 383 del 2000 non è affatto obbligatoria per le A.P.S. ben potendo le stesse non iscriversi e usufruire delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 148 del T.U.I.R.
Tanto è vero che la legge 383/2000 prescrive agli art. 2 e 3 le condizioni per essere A.P.S. (di tipo statutario soprattutto) e all’art.7 che le stesse “possono iscriversi” (al registro) ai fini dell’applicazione della presente legge.
Quindi, le A.P.S. si iscrivono “volontariamente” ai registri delle 383/2000 per usufruire dei benefici previsti dalla legge stessa (fondo per l ‘associazionismo, erogazioni liberali, flessibilità orario di lavoro, accesso al credito agevolato, sconto sui tributi locali).
In merito alle agevolazioni fiscali, l’art.20 della legge 383/2000 prevede che per le A.P.S. “iscritte nei registri” la cessione di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di familiari conviventi siano equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.
Cosa vuol dire tutto questo?
Se l’A.P.S. non si iscrive ai registri della 383/2000 può usufruire della detassazione dei corrispettivi specifici solo per le attività rivolte ai soci, mentre l’agevolazione è estesa anche ai familiari conviventidei soci se l’A.P.S. è iscritta nei registri.
Nel codice del terzo settore l’estensione dell’agevolazione ai familiari conviventi dei soci, per i corrispettivi specifici, riguarderà tutte le APS poiché l’iscrizione nel R.U.N.T.S. diventa obbligatoria e non più facoltativa come per i registri della legge 383/2000.
Ragion per cui, nelle more dell’istituzione del registro Unico del terzo settore, le A.P.S., anche se non vogliono o non possono iscriversiai registri delle 383/2000 (poiché ad esempio non hanno un anno di “anzianità“) possono usufruire delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 148 del T.U.I.R. e, in particolar modo, di quelle di cui al quinto comma (somministrazione di alimenti e bevande riservate ai soci quali entrate non commerciali) a condizione che le stesse siano ricomprese fra gli enti le cui finalità assistenziali siano riconosciuti dal Ministro degli Interni (come l’A.I.C.S.).