Sport e salute: non sono soggetti a obbligo di certificazione medica i bambini da 0 a 6 anni
AICS LEGGI&FISCOnLine N° 2 – Lo prevede un recentissimo decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dello Sport lo scorso 28 febbraio.
AICS LEGGI&FISCOnLine N° 2
Sport e salute: non sono soggetti a obbligo di certificazione medica i bambini da 0 a 6 anni
Lo prevede un recentissimo decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dello Sport lo scorso 28 febbraio.
La Federazione Italiana Medici Pediatri, con una nota risalente al lontano luglio 2015, aveva segnalato la necessità di escludere dall’ obbligo della certificazione medica l’attività sportiva per la fascia di età compresa tra O e 6 anni, al fine di promuovere l’attività fisica organizzata dei bambini, di facilitare l’approccio all’attività motoria costante fin dai primi anni di vita, di favorire un corretto modello di comportamento permanente, nonché di non gravare i cittadini ed il Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni;
Lo scorso 20 settembre il Tavolo in materia di medicina dello sport, istituito presso l’Ufficio Legislativo del Ministero della Salute, si è espresso favorevolmente nel senso di considerare 1’attività sportiva in età prescolare dei bambini di età compresa tra O e 6 anni quale attività sportiva non soggetta ad obbligo di certificazione.
Il decreto pertanto, composto di un solo articolo, dispone che “Non sono sottoposti ad obbligo di certificazione medica, per l’esercizio dell’attività sportiva in età prescolare, i bambini di età compresa tra O e 6 anni, ad eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra”.
(Clicca qui per scaricare il decreto)
Sport e salute: obbligo di aggiornamento per il personale formato all’utilizzo del defibrillatore
L’ufficio legislativo del Ministero della Salute ha diramato una nota esplicativa, datata 1° febbraio 2018, con la quale interviene su tre aspetti molto importanti del decreto 24 aprile 2013 recante “disciplina della certificazione sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sull’utilizzo di defibrillatori automatici e altri dispositivi salvavita.”
Il primo aspetta riguarda l’obbligo dell’attività di retraining (aggiornamento) per il personale formato all’uso dei defibrillatori.
Il ministero, nel citare l’approfondimento operato in tal senso dal Tavolo in materia di medicina dello sport, istituito presso lo stesso Ufficio Legislativo, con il quale si ritiene necessaria l’attività di retraining “sia per acquisire la manualità indispensabile per l’esecuzione nella manovra, sia perché potrebbe essere necessario apportare delle modifiche alla manovra stessa” ribadisce per il personale formato all’utilizzo del defibrillatore, l’obbligo di aggiornarsi ogni due anni, così come stabilito dal Decreto Ministeriale 24 aprile 2013.
L’Ufficio Legislativo interviene poi, esprimendosi favorevolmente, sulla possibilità di presentare il certificato medico per attività agonistica in luogo di quello richiesto per lo svolgimento di un’attività sportiva non agonistica: “il soggetto al quale è stato rilasciato il certificato medico per attività agonistica” dice il Ministero “può svolgere, senza necessità di ulteriori controlli medici, un’attività sportiva non agonistica”.
Infine, il ministero raccomanda che sia effettuata la formazione al primo soccorso sportivo, così come previsto dal citato decreto 24 aprile 2013.
Compatibilità dell’indennità di disoccupazione con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività sportiva dilettantistica
L’INPS, con la circolare n.174 del 23 novembre 2017, è intervenuta per fornire una serie di precisazioni in ordine alla compatibilità delle indennità di disoccupazione NASpI, ASpI e mini ASpI con alcune tipologie di attività lavorativa e con alcune tipologie di reddito.
Relativamente ai premi e ai compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica, la circolare precisa “che gli stessi sono interamente cumulabili con l’indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all’INPS comunicazioni relative all’attività e ai relativi compensi e ai premi”.
Codice del Terzo Settore: istituita la Cabina di regia
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.45 del del 23 febbraio 2018, il Decreto 11 gennaio 2018 del Presidente del Consiglio dei Ministri, “Istituzione di una cabina di regia con il compito di coordinare le politiche di governo e le azioni di promozione ed indirizzo delle attività degli enti del terzo settore”.
L’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di una Cabina di regia era stata prevista dall’articolo 97 del Codice del Terzo Settore.
Essa ha il compito di:
– coordinare l’attuazione del codice del Terzo settore, al fine di assicurarne la tempestività, l’efficacia e la coerenza ed esprimendo, dove prescritto, il proprio orientamento in ordine ai relativi decreti e linee guida;
– promuovere le attività di raccordo con le amministrazioni pubbliche interessate, nonché la definizione di accordi, protocolli di intesa o convenzioni, anche con enti privati, al fine di valorizzare l’attività degli enti del Terzo settore e a sviluppare azioni di sistema;
– svolgere il monitoraggio sullo stato di attuazione del Codice del Terzo settore, formulando eventuali indicazioni e proposte correttive e di miglioramento.
La Cabina di regia è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, ed è composta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Presidente della Conferenza delle Regioni, dal Presidente dell’Unione Province Italiane (UPI), dal Presidente dell’Associazione Nazionale comuni Italiani (ANCI) e dal Presidente della Fondazione Italia Sociale.
Codice del Terzo Settore, insediato il Consiglio nazionale
Con la nomina e il successivo insediamento (22 febbraio) dei componenti del Consiglio Nazionale del Terzo Settore, è stato fatto un altro passo significativo per la piena attuazione della riforma.
Il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, in attuazione dell’articolo 60 del Codice, svolge i seguenti compiti:
– esprime pareri non vincolanti, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano il Terzo settore e sulle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie di cui agli articoli 72 e seguenti del codice;
– esprime parere obbligatorio non vincolante sulle linee guida in materia di bilancio sociale e di valutazione di impatto sociale dell’attività svolta dagli enti del Terzo settore;
– designa un componente nell’organo di governo della Fondazione Italia Sociale;
– è coinvolto nelle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo, con il supporto delle reti associative nazionali;
– designa i rappresentanti degli enti del Terzo settore presso il CNEL.
Nella riunione di insediamento, la portavoce del Forum nazionale del Terzo settore è stata eletta Vice presidente, ed è stata presentata la bozza delle linee guida per la redazione del bilancio sociale
Somministrazione di alimenti e bevande in occasione di eventi o manifestazioni
L’articolo 70, comma 2, del Codice del Terzo settore, prevede che “Gli enti del Terzo settore, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, possono, soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono, somministrare alimenti e bevande, previa segnalazione certificata di inizio di attività e comunicazione, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, in deroga al possesso dei requisiti di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Risoluzione n.398528 del 26 settembre 2017, ha ulteriormente chiarito a chi si debba applicare tale norma, quali siano i requisiti a cui si deroga e come rimanga ferma la previgente disciplina che regola la somministrazione di alimenti e bevande nei circoli provati.
La norma, dice il Ministero, non può che essere applicata ai soggetti espressamente richiamati nella medesima, ossia agli enti del terzo settore di cui all’art. 4 del decreto 117/2017, iscritti nel Registro unico nazionale.
Come noto, per le interpretazioni successivamente date dal Ministero del lavoro, sono già oggi Enti del terzo Settore le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte negli specifici registri.
ODV e APS possono già pertanto, in occasione di particolari eventi e manifestazioni, e per la durata delle stesse, somministrare alimenti e bevande al pubblico, anche se non in possesso dei requisiti professionali e di onorabilità previsti dall’articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 59/2010, come modificato dal decreto legislativo 147/2012.
E’ sufficiente che esse producano una SCIA ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004.
L’art. 70 del Codice del Terzo Settore, conclude il Ministero, non ha innovato la normativa relativa all’attività di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati, restando ferma per essa la soppressione dell’obbligo del possesso dei requisiti di professionalità.