Chiarezza sui certificati medici
Martedì 7 luglio 2015 è stata approvata dalla XII Commissione della Camera dei Deputati la risoluzione in materia di certificati medici per attività sportiva non agonistica..
XII COMMISSIONE: APPROVATA RISOLUZIONE IN MATERIA DI CERTIFICATI MEDICI PER ATTIVITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA
Martedì 7 luglio 2015 è stata approvata dalla XII Commissione della Camera dei Deputati la risoluzione in materia di certificati medici per attività sportiva non agonistica a firma degli On. Lenzi, Molea, Fossati, Gelli e Nicchi.
La XII Commissione, premesso che: il decreto del Ministro della salute dell’8 agosto 2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 ottobre 2014, n. 243 contiene le linee guida in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica, che prevedono per i praticanti detta attività una certificazione basata su una serie rilevante di accertamenti clinici e diagnostici;
l’attività ludico motoria in base all’articolo 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 non esige alcuna certificazione medica; molte associazioni sportive e palestre non essendovi distinzione fra attività non agonistiche e ludico motorie in termini di impegno fisico del praticante, caratteristiche e tipologia dell’attività, richiedono comunque una certificazione medica per attività non agonistica, la quale risulta quindi spesso essere inappropriata oltreché onerosa;
in questo senso desta molte perplessità tra gli operatori la previsione, requisito obbligatorio per la certificazione, dell’elettrocardiogramma «una volta nella vita», intervento di scarsa efficacia preventiva e di nessuna utilità, data l’assenza di programmi strutturati, supportati da rigorosi studi propedeutici e da un continuo monitoraggio dei risultati, ai fini di accertamento sanitario preventivo a livello di popolazione;
l’obbligatorietà di una certificazione sanitaria per accedere a determinate attività è una misura impegnativa e onerosa, dissuasiva verso un comportamento, la pratica dell’attività motoria e sportiva, universalmente riconosciuto come un fenomeno di alto valore sociale e civile, oltreché fondamentale per la diffusione di sani stili di vita e per la prevenzione sanitaria e dovrebbe, pertanto, essere utilizzata in modo rigoroso e non per surrogare, con un atto medico legale, la necessità di una presa in carico delle persona che assicuri controllo, indicazioni ed assistenza costante da parte del medico sulle ricadute sanitarie di ogni scelta relativa ai liberi comportamenti individuali degli assistiti; l’onerosità di tale certificazione obbligatoria discrimina le persone con un basso livello di reddito e quei soggetti, in particolare disabili e minori che avrebbero più necessità di accedere alla pratica motoria; la prescrizione di un gran numero di elettrocardiogrammi a riposo finalizzati al rilascio del certificato, anche se spesso diversamente motivati, provoca l’aumento delle liste d’attesa e un aggravio immotivato dei costi per il sistema sanitario nazionale; alcune regioni, tra cui l’Emilia Romagna, si sono attrezzate per garantire a minori e disabili la gratuità del rilascio delle certificazioni di idoneità non agonistica e la possibilità di accedere agli esami necessari in tempi ragionevoli, comunque entro i 30 giorni;
il suddetto decreto del Ministero della salute 8 agosto 2014 elude il tema più volte sollevato della differenza di trattamento tra le attività organizzate da associazioni e società sportive iscritte al registro del Coni e le medesime attività proposte al di fuori dell’organizzazione sportiva, ancorché organizzate da soggetti privati for profit o associativi non sportivi per le quali non viene richiesta alcuna certificazione ai praticanti, differenziando così la tutela della salute degli sportivi in relazione all’organizzatore e non al tipo di attività,
impegna il Governo: ad intraprendere iniziative urgenti per:
a) garantire l’uniformità dell’applicazione del decreto ministeriale citato in premessa su tutto il territorio nazionale, riaffermando con chiarezza la scelta del legislatore di separare l’auspicabile valutazione ed il monitoraggio delle condizioni di salute di coloro che vogliano svolgere attività ludico motoria dall’inopportuna certificazione di tipo medico legale che non deve essere assolutamente richiesta;
b) contrastare la proliferazione di accertamenti clinici e diagnostici conseguente all’aumento delle certificazioni medico sportive inappropriate che stanno creando inefficienze nel sistema sanitario, oneri a carico dei cittadini, grave diminuzione dell’avviamento e mantenimento nella pratica sportiva e motoria, soprattutto per le fasce più disagiate della popolazione;
c) definire caratteristiche e tipologia delle attività non agonistiche, onde evitare la richiesta di certificazioni non appropriate ai praticanti attività ludico motorie che svolgono tali attività nell’ambito di associazioni e società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, cosa che evidenzia a giudizio dei firmatari del presente atto, la manifesta illogicità della norma che, di fatto, prevede una diversa tutela sanitaria per i cittadini, che svolgono identica attività, in relazione all’appartenenza associativa e allo status dell’organizzatore;
d) assicurare almeno per i minori, anziani e i disabili la gratuità delle prestazioni sanitarie finalizzate all’avviamento, al mantenimento ed alla sicurezza nella pratica motoria e sportiva.
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