CERTIFICAZIONE UNICA
Nuovo adempimento – scadenza 09.03.2015 – Anche le associazioni saranno soggette al nuovo adempimento che consistera’ nell’ invio telematico alla agenzia delle entrate delle seguenti certificazioni, che fino allo scorso anno dovevano solo essere consegnate ai percipienti e riepilogate nel mod 770
CERTIFICAZIONE UNICA
NUOVO ADEMPIMENTO – SCADENZA 09.03.2015
ANCHE LE ASSOCIAZIONI SARANNO SOGGETTE AL NUOVO ADEMPIMENTO CHE CONSISTERA’ NELL’ INVIO TELEMATICO ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SEGUENTI CERTIFICAZIONI, CHE FINO ALLO SCORSO ANNO DOVEVANO SOLO ESSERE CONSEGNATE AI PERCIPIENTI E RIEPILOGATE NEL MOD 770:
1) Certificazioni attestanti le ritenute di acconto trattenute ai professionisti e/o prestatori occasionali
2) Certificazioni attestanti compensi e/o rimborsi inferiori ad euro 7.500,00 erogati dalle ASD o SSD agli sportivi e/o ai collaboratori per attività amministrativo-gestionale
3) Certificazioni attestanti compensi e/o rimborsi superiori ad euro 7.500,00 erogati dalle ASD o SSD agli sportivi e/o ai collaboratori per attività amministrativo-gestionale soggette a ritenute di imposta e/o ritenuta di acconto
4) Certificazioni attestanti compensi e/o rimborsi inferiori ad euro 7.500,00 erogati ai collaboratori tecnici di cori, bande musicali, filodrammatiche per prestazioni di natura non professionale
5) Certificazioni attestanti compensi e/o rimborsi superiori ad euro 7.500,00 erogati ai collaboratori tecnici di cori, bande musicali, filodrammatiche per prestazioni di natura non professionale soggette a ritenute di imposta e/o ritenuta di acconto
NON ESISTONO DUBBI IN MERITO ALL’ OBBLIGO DI ADEMPIERE A TALE NUOVO GRAVOSO IMPEGNO PER I CASI SUB: 1) – 3) – 5).
L’ ATTESO COMUNICATO DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 12 FEBBRAIO U.S. RIGUARDA EVENTUALMENTE I CASI SUB: 2) – 4) , MA AL MOMENTO NON CHIARISCE A SUFFICENZA SE TALE ADEMPIMENTO, IN VIA ECCEZIONALE SOLO PER IL PRIMO ANNO, SIA EFFETTIVAMENTE OBBLIGATORIO.
RESTA TUTTAVIA CONFERMATO CHE TUTTE LE CERTIFICAZIONI, INDIPENDENTEMENTE DALL’OBBLIGO DELL’INVIO, DOVRANNO COMUNQUE ESSERE CONSEGNATE AI PERCIPIENTI.
RIMANE INOLTRE OBBLIGATORIO L’ INVIO DEL MOD 770 RIEPILOGANTE TUTTE LE CERTIFICAZIONI DI CUI SOPRA.
SI CONSIGLIA QUINDI A TUTTI I RESPONSABILI DELLE ASSOCIAZIONI INTERESSATE, DI RIVOLGERSI TEMPESTIVAMENTE AI PROPRI CONSULENTI DI RIFERIMENTO IN QUANTO, IL MANCATO INVIO –QUANDO OBBLIGATORIO- GENERERA’ PESANTI SANZIONI A CARICO DELLE ASSOCIAZIONI INADEMPIENTI.